Abruzzo - Legge 4/14 - articolo 3: Modalità di somministrazione e dispensazione

  Articolo 3 - Modalità di somministrazione e dispensazione

(Regione Abruzzo - legge n. 4, 4 gennaio 2014)

1. L'avvio del trattamento può avvenire:

a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile;

b) in ambito domiciliare.

2. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente.

4. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.


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