Abruzzo - Legge 4/14 - articolo 1: Oggetto e finalitą

  Articolo 1 - Oggetto e finalitą

(Regione Abruzzo - legge n. 4, 4 gennaio 2014)

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni relative all'impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi, per finalitą terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale (SSR), fatti salvi i principi dell'autonomia e della responsabilitą del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.


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