Friuli VG - Legge 1/14 - articolo 7: Competenze delle Aziende per i servizi sanitari

  Articolo 7 - Competenze delle Aziende per i servizi sanitari

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 1, 14 febbraio 2014)

1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano attivitą di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.

2. Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'art. 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione primaria e secondaria del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

3. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

4. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.


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