(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 1, 14 febbraio 2014)
1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) le Aziende per i servizi sanitari e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;
c) le istituzioni scolastiche;
d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.