Friuli VG - Legge 1/14 - articolo 1: Finalitą

  Articolo 1 - Finalitą

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 1, 14 febbraio 2014)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanitą e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pił alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. La presente legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce pił deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione delle attivitą connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilitą, l'inquinamento acustico e luminoso, nonchč il governo del territorio.


premessa // articolo successivo