Toscana - DPGR 3/14 - articolo 8: Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

  Articolo 8 - Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3, 21 gennaio 2014)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, il RES svolge le seguenti funzioni:

a) svolge, in coordinamento con il DEC, ove nominato, le attivitą di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163/2006, nonchč ai fini dello svolgimento delle attivitą di verifica della conformitą delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) conferma il certificato di verifica di conformitą rilasciato dal DEC;

c) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DEC ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

d) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;

e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'osservatorio dei contratti pubblici ai sensi della legge regionale n. 38/2007;

f) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attivitą amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;

g) interviene nei casi di appurata inerzia del DEC;

h) nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, laddove non previsto diversamente dai medesimi atti, il RES cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o per l'attuazione dell'accordo coordinandosi con il RUP.

2. Nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, il RES comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sui medesimi.

3. Nelle procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) in cui il RES coincide con il RUP, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal RUP.


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