(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3, 21 gennaio 2014)
1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:
a) coordina la progettazione di servizi e forniture, curando la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonee a consentire la progettazione;
b) formula proposte all'ESTAV circa il sistema di affidamento; c) coordina e cura l'andamento delle attività istruttorie per la predisposizione degli atti di gara;
d) coordina le attività necessarie alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del decreto legislativo n.163/2006 da parte del direttore generale dell'ESTAV o suo delegato;
e) compie le azioni dirette a garantire il flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'ESTAV per l'efficiente svolgimento dell'attività di competenza;
f) effettua attività di monitoraggio dei tempi della procedura per il corretto svolgimento della stessa, segnalando eventuali difformità, impedimenti e ritardi;
g) cura la predisposizione degli atti per l'adozione dei provvedimenti necessari al procedimento di gara nonchè, laddove previsto nei singoli ordinamenti, la stipula di contratti, convenzioni ed accordi quadro;
h) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con riferimento alle attività di propria competenza;
i) cura gli adempimenti informativi verso l'osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per le fasi indicate nel presente comma.
2. Il RUP si avvale di professionisti, strutture e risorse dell'ESTAV e delle aziende sanitarie anche mediante la costituzione di appositi collegi tecnici. Le linee guida di cui all'art. 10, comma 2 disciplinano nel dettaglio tali rapporti organizzativi e funzionali.