(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3, 21 gennaio 2014)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE»);
c) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui all'art. 300 del decreto del Presidente della Regione n. 207/2010;
d) per procedura contrattuale, la procedura di acquisizione di forniture e servizi disciplinata dal decreto legislativo n. 163/2006.