(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3, 21 gennaio 2014)
1. Il DEC riferisce al RES circa ogni ipotesi di ritardo o non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.
2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC .
3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.
4. Il RES, o il DEC nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, accordo quadro e fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.