Toscana - DPGR 3/14 - articolo 12: Penali e risoluzione contrattuale

  Articolo 12 - Penali e risoluzione contrattuale

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3, 21 gennaio 2014)

1. Il DEC riferisce al RES circa ogni ipotesi di ritardo o non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.

2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC .

3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.

4. Il RES, o il DEC nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, accordo quadro e fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.


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