(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 50, 18 dicembre 2013)
1. Al punto 3.211 «L'Agenzia sanitaria regionale» dell'Allegato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5/2008, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo» è sostituito con il seguente «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»;
b) al paragrafo: Organizzazione il periodo «Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione Abruzzo» è sostituito con il seguente «Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto».