(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 1, 8 gennaio 2014)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/ R/2010 è inserito il seguente:
"1-bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.".
2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:
"1 ter. E' consentito partecipare all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti valutatori di cui all'art. 41 della legge regionale 51/09 anche a coloro che sono già presenti nell'elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.".
3. Il comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal seguente:
"3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione è rinnovato ogni tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 è effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma.".
4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente comma:
"3-bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi.".