Friuli - DPP 221/13 - allegato

  Allegato

(Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 221, 27 novembre 2013)

Regolamento recante modifiche al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 202.1, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

 

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 201/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 201/2012 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In via transitoria, alle persone ammesse al beneficio di cui al presente regolamento per le annualitą 2012 e 2013 e a quelle da ammettere al beneficio a seguito di segnalazione nel terzo quadrimestre 2013 viene riconosciuta una maggiorazione una tantum del contributo, determinato ai sensi dell'articolo 6, nella misura fissa di € 5.000.

1-ter. Qualora le risorse risultino insufficienti, l'entitą della maggiorazione viene ridotta in proporzione.

1-quater. La maggiorazione una tantum di cui al comma 1-bis č erogata contestualmente alla prima liquidazione mensile del contributo.».

 

Art. 3
Norma transitoria

1. Nel caso di contributi gią concessi la maggiorazione una tantum del contributo disposta dall'articolo 2 č erogata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La maggiorazione una tantum č riconosciuta anche in caso di intervenuto decesso.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.