(Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 17, 11 novembre 2013)
(abrogata dall'articolo 71 della legge regionale 22/2019 - ndr)
1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale tiene conto:
a) del rispetto della dignitą della persona;
b) nei limiti della sostenibilitą economica, della necessitą di perseguire politiche volte a favorire, ove possibile, la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita;
c) della necessaria formazione continua per promuovere le competenze delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con i livelli di efficacia;
d) della necessitą di ottimizzare l'uso in rete delle tecnologie e dell'informatica;
e) della ricerca sistematica di appropriatezza delle funzioni sanitarie delle strutture della rete del Servizio sanitario regionale;
f) della distinzione tra prestazioni sanitarie urgenti e prestazioni sanitarie di elezione;
g) della coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione sia pubbliche che private;
h) della congruitą dei volumi di attivitą per equipe professionale e del miglioramento degli esiti delle cure e della sicurezza dei pazienti cittadini;
i) dell'adeguatezza delle modalitą di integrazione tra le varie discipline inerenti i percorsi clinici delle patologie a maggior incidenza e prevalenza;
j) della necessitą di ridurre l'istituzionalizzazione di anziani e minori;
k) dell'adeguatezza delle modalitą di terapia e assistenza organizzate per intensitą di cura;
l) del riconoscimento delle prerogative degli enti locali, tramite i relativi organismi di rappresentanza, in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria;
m) del ruolo del distretto nel coinvolgimento dei cittadini nei processi di assistenza;
n) della necessitą di risposte integrate nei settori socio-sanitario e socio-assistenziale;
o) della necessitą di attivare strumenti atti al coinvolgimento attivo dei contesti di vita;
p) della necessitą di garantire risposte adeguate alle patologie di lunga durata;
q) della necessitą di ricercare forme di domiciliarietą innovative e qualificare l'offerta della residenzialitą.
2. L'appropriatezza assistenziale, organizzativa e qualitativa delle strutture sanitarie regionali viene rilevata, misurata e valutata sulla base di un sistema di controllo definito con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale in materia.
3. L'unitarietą e l'uniformitą del Servizio sanitario regionale sono assicurate attraverso il coordinamento attuato, a livello regionale, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, la quale esercita, in particolare, la funzione di direzione nell'attuazione degli indirizzi strategici e di valutazione della gestione del Servizio sanitario regionale medesimo.
4. L'unitarietą e l'uniformitą di cui al comma 3 sono perseguite anche attraverso la razionalizzazione delle attivitą di supporto alla funzione sanitaria mediante forme di centralizzazione delle medesime.