Friuli - Legge 17/13 - articolo 3: Principi

  Articolo 3 - Principi

(Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 17, 11 novembre 2013)

(abrogata dall'articolo 71 della legge regionale 22/2019 - ndr)

1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale tiene conto:

a) del rispetto della dignitą della persona;

b) nei limiti della sostenibilitą economica, della necessitą di perseguire politiche volte a favorire, ove possibile, la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita;

c) della necessaria formazione continua per promuovere le competenze delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con i livelli di efficacia;

d) della necessitą di ottimizzare l'uso in rete delle tecnologie e dell'informatica;

e) della ricerca sistematica di appropriatezza delle funzioni sanitarie delle strutture della rete del Servizio sanitario regionale;

f) della distinzione tra prestazioni sanitarie urgenti e prestazioni sanitarie di elezione;

g) della coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione sia pubbliche che private;

h) della congruitą dei volumi di attivitą per equipe professionale e del miglioramento degli esiti delle cure e della sicurezza dei pazienti cittadini;

i) dell'adeguatezza delle modalitą di integrazione tra le varie discipline inerenti i percorsi clinici delle patologie a maggior incidenza e prevalenza;

j) della necessitą di ridurre l'istituzionalizzazione di anziani e minori;

k) dell'adeguatezza delle modalitą di terapia e assistenza organizzate per intensitą di cura;

l) del riconoscimento delle prerogative degli enti locali, tramite i relativi organismi di rappresentanza, in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria;

m) del ruolo del distretto nel coinvolgimento dei cittadini nei processi di assistenza;

n) della necessitą di risposte integrate nei settori socio-sanitario e socio-assistenziale;

o) della necessitą di attivare strumenti atti al coinvolgimento attivo dei contesti di vita;

p) della necessitą di garantire risposte adeguate alle patologie di lunga durata;

q) della necessitą di ricercare forme di domiciliarietą innovative e qualificare l'offerta della residenzialitą.

2. L'appropriatezza assistenziale, organizzativa e qualitativa delle strutture sanitarie regionali viene rilevata, misurata e valutata sulla base di un sistema di controllo definito con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale in materia.

3. L'unitarietą e l'uniformitą del Servizio sanitario regionale sono assicurate attraverso il coordinamento attuato, a livello regionale, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, la quale esercita, in particolare, la funzione di direzione nell'attuazione degli indirizzi strategici e di valutazione della gestione del Servizio sanitario regionale medesimo.

4. L'unitarietą e l'uniformitą di cui al comma 3 sono perseguite anche attraverso la razionalizzazione delle attivitą di supporto alla funzione sanitaria mediante forme di centralizzazione delle medesime.


articolo precedente // articolo successivo