(Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 17, 11 novembre 2013)
(abrogata dall'articolo 71 della legge regionale 22/2019 - ndr)
1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:
a) porre la persona al centro del percorso di assistenza e di coinvolgimento nella tutela e promozione della salute;
b) perseguire l'erogazione delle prestazioni essenziali tramite un Servizio sanitario regionale ad accesso universale;
c) favorire, sia nell'area socio-sanitaria che in quella socio-assistenziale, l'attivazione di percorsi socio-assistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi, anche attraverso un approccio multi professionale e personalizzato, che assicurino, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'integrazione e la continuitā della presa in carico del problema di salute del paziente cittadino;
d) favorire il superamento della frammentazione e della duplicazione delle strutture organizzative esistenti, anche attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;
e) garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano fattivamente le comunitā;
f) perseguire l'appropriata integrazione tra l'ospedale, l'assistenza primaria e quella territoriale;
g) favorire l'omogenea offerta di servizi sul territorio regionale nonchč l'uniformitā dei livelli di assistenza, anche perseguendo l'omogeneitā organizzativa;
h) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo;
i) garantire la sostenibilitā economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonchč l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie;
j) riorganizzare le linee amministrative delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici secondo un modello di gestione unitario;
k) sviluppare e attuare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi e delle attivitā, nonchč la partecipazione dei cittadini;
l) promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa sviluppando la ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario.