(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 22, 21 novembre 2013)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è costituita, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), l'Azienda unità sanitaria locale della Romagna (di seguito denominata Azienda USL della Romagna), che opera nell'ambito territoriale dei comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini cessano dalla data di costituzione dell'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti aziende.
3. Il patrimonio delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL della Romagna. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alle funzioni istituzionali e trasferito all'Azienda USL della Romagna ai sensi del comma 3 viene utilizzato secondo le modalità ed il perseguimento degli scopi già in essere all'entrata in vigore della presente legge. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dall'Azienda USL della Romagna, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all'art. 4. In caso di dismissione definitiva del patrimonio, i relativi proventi sono reinvestiti in favore dei territori in cui si trovavano i beni alienati e per potenziare la qualità dei servizi ivi presenti. Sono fatte salve le diverse determinazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, assunte con il consenso del Comitato di distretto interessato.
5. In applicazione di quanto previsto dal comma 2, il personale in servizio nelle quattro preesistenti aziende, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna provvede ad adottare le iniziative dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale.