Emilia - legge 22/13 - articolo 1: Oggetto ed obiettivi dell'intervento normativo

  Articolo 1 - Oggetto ed obiettivi dell'intervento normativo

(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 22, 21 novembre 2013)

1. La presente legge detta disposizioni per l'adeguamento degli assetti istituzionali e gestionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, con l'obiettivo di assicurare e potenziare, in condizioni di qualità, omogeneità ed appropriatezza, i servizi di tutela della salute nell'interesse delle persone e della collettività, e di addivenire, nel territorio dell'area vasta della Romagna, a forme di integrazione funzionali e strutturali idonee a garantire misure di razionalizzazione e snellimento amministrativo, nonchè il contenimento della spesa pubblica.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti, in particolare, mediante la fusione delle strutture aziendali aventi sede nel territorio della Romagna ricompreso nelle province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini e nell'ambito del modello di condivisione delle responsabilità tra il Servizio sanitario regionale e le comunità locali di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), realizzando l'allineamento e l'integrazione delle responsabilità di programmazione e vigilanza, spettanti agli enti locali, con quelle di gestione ed erogazione dei servizi poste in capo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.

3. Gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle forme di cooperazione e di innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati, con particolare riguardo a quelli di più elevata complessità, sono altresì perseguiti mediante lo sviluppo ed il completamento della regolamentazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori» S.r.l. di Meldola, al fine di rafforzarne il ruolo pubblico nell'ambito delle politiche finalizzate ai-bisogni di assistenza nel settore oncologico e di garantirne la piena integrazione negli assetti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.

4. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004, i percorsi di unificazione e integrazione di cui alla presente legge sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, anche attraverso le forme incentivanti previste dalla normativa vigente.


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