Abruzzo - Legge 32/13 - articolo 1: Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica

  Articolo 1 - Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica

(Regione Abruzzo - Legge Regionale n° 32, 1 ottobre 2013)

1. Per far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali e al fine di adempiere alle prescrizioni previste nel Piano di rientro dai deficit pregressi del settore sanitario e nei Programmi Operativi correlati, la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila al fine di finanziare quattro contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica, rispetto a quelli assegnati e finanziati direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, per complessive cinque annualità, e dunque fino all'anno accademico 2016/2017.

2. I contratti aggiuntivi finanziati afferiscono:

a) due alla scuola di specializzazione di «Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva» presso l'Università di Chieti, individuata come sede amministrativa della relativa Scuola rispetto alla quale l'Università di L'Aquila si pone quale Scuola aggregata;

b) due alle scuole di specializzazione di «Pediatria», di cui una per la relativa Scuola attiva presso l'Università di Chieti ed una per la Scuola attiva presso l'Università di L'Aquila.

3. I contratti aggiuntivi di formazione specialistica sono assoggettati alla disciplina dettata dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 368/1999.

4. La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo procede ad erogare, con riferimento a ciascun anno accademico, le risorse necessarie per il finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila.

5. Le quote degli importi erogati che, per qualsiasi ragione, non venissero utilizzate per il previsto finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi a favore degli aventi titolo devono essere restituite alla Regione Abruzzo, che provvede a sospenderne l'ulteriore erogazione; ciò anche nel caso di rinuncia, in qualsiasi momento, dell'avente titolo alla prosecuzione della frequenza del corso di specializzazione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono quantificati in € 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, in € 104.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, in € 52.000,00 per l'esercizio finanziario 2017. Alla copertura si provvede mediante le annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2012 recante «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo», attraverso lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1, denominato «Interventi a favore della ricerca scientifica».

7. Al bilancio di previsione per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.002 - 32102.1 denominato «Redditi dei beni patrimoniali disponibili» è incrementato di € 25.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35005.1 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale» è incrementato di € 75.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1 denominato «Interventi a favore della ricerca scientifica» è incrementato di € 100.000,00.

8. Per gli esercizi finanziari successivi e fino all'annualità 2017, al finanziamento degli oneri previsti nel presente articolo si provvede mediante finalizzazione, fino a concorrenza, delle entrate di cui al capitolo 1 gennaio 2012 - 11624.1, denominato Tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacia (D.L. 230/1991)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della regione Abruzzo.


premessa