1. Gli elicotteri impiegati nelle attività oggetto del presente decreto devono:
a) avere caratteristiche, prestazioni e dotazioni che consentano loro di svolgere, in conformità alle norme vigenti, i compiti e le attività di cui all'articolo 3 su tutto il territorio della provincia di Bolzano;
b) essere approvati dall'ENAC nella configurazione operativa prevista per le diverse attività;
c) essere omologati per il trasporto di almeno quattro persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo;
d) gli elicotteri dell'organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano devono essere di colore arancione con una fascia bianca laterale ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell'elicottero e riportare il logo HELI sulle portiere. Tutti gli elicotteri del servizio di elisoccorso provinciale devono riportare la scritta «Landesflugrettung Sudtirol - Elisoccorso provinciale Alto Adige». Il logo del numero unico d'emergenza sanitaria ed il logo delle organizzazioni di soccorso presenti nel comitato tecnico ai sensi dell'articolo 6, comma 3.