Trentino-Bolzano - DPP 30/13 - articolo 4: Mezzi ed infrastrutture

  Articolo 4 - Mezzi ed infrastrutture

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n° 30, 24 ottobre 2013)

1. Il servizio viene svolto con elicotteri di stanza presso le due basi HEMS provinciali ubicate rispettivamente presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone.
(modificato dall'articolo 1 del DDP n. 21 del 19.06.20 - ndr)

2. Nei periodi indicati nel comma 6 può essere utilizzato un servizio di elisoccorso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, che dal punto di vista medico e del soccorso deve soddisfare i requisiti richiesti agli elicotteri di cui al comma 1.

3. Le basi HEMS a Bolzano e Bressanone, approvate dall'ENAC, sono messe a disposizione dall'Amministrazione provinciale. La gestione delle basi HEMS, delle elisuperfici/eliporti ad esse asserviti e la prestazione dei servizi, necessari per il corretto funzionamento delle basi ed il buon svolgimento dell'attività di volo è a carico di chi svolge attività di pronto soccorso mediante eliambulanze. Tale attività può essere svolta direttamente o delegata a terzi appositamente specializzati.

4. Tutte le basi HEMS devono essere collegate alla centrale operativa d'emergenza via radio e radiotelefono a cura e a spese di coloro ai quali è affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza.

5. L'elicottero al cui è stato affidato il servizio di elisoccorso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, svolge interventi nella Provincia di Bolzano primariamente nella zona, che viene delimitata dalle seguenti coordinate GPS:

a) 46 °22'53" N 11 °34'07" O

b) 46 °31'27" N 11 °29'10" O

c) 46 °39'25" N 11 °36'07" O

d) 46 °37'21" N 12 °14'42" O

Tale zona a ovest è limitata dall'autostrada del Brennero A22, che di per sè non fa più parte della zona di intervento. A est il limite segue il confine naturale della Provincia autonoma di Bolzano. Il limite a sud e a nord si forma tramite collegamento dei punti a) e b) rispettivamente c) e d) con una linea retta. Se i due elicotteri di cui al comma 1, non sono disponibili la centrale emergenza provinciale nei tempi di cui al comma 6 può servirsi dell'elicottero sopra indicato anche per interventi in altre zone della Provincia.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, i seguenti sono periodi di maggiore afflusso turistico:
(modificato dall'articolo 1 del DPP 24/19 - ndr)

a) sabato prima dell'8 dicembre fino lunedì di Pasqua (o fino al 2° sabato in aprile o fino alla chiusura degli impianti sciistici nella stagione invernale);

b) 2° sabato in giugno fino alla 1ª domenica in ottobre.

7. Il servizio di antincendio obbligatorio presso tutte le basi HEMS deve essere garantito dal gestore delle elisuperfici/eliporti e soddisfare le norme dell'ENAC nonchè corrispondere a tutte le altre previsioni e norme. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, le spese del servizio antincendio sono parte del bilancio e del budget del servizio di elisoccorso provinciale, che viene predisposto dall'organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano e viene approvato dalla Giunta provinciale.


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