1. La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento è effettuata dai Servizi Igiene Pubblica dei comprensori dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige competenti per il territorio su cui sono dislocate le basi e in casi particolari, in accordo con i predetti servizi, dalla Ripartizione provinciale Sanità.
2. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, la vigilanza tecnica di cui al comma 1 può essere delegata all'organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che per l'espletamento della stessa può servirsi di esperti, che non devono essere membri dell'organizzazione stessa. In caso di avvenuta delega la vigilanza tecnica viene effettuata in base alle indicazioni dei servizi di cui al comma 1. Se vengono riscontrate irregolarità, queste vengono comunicate ai servizi di cui al comma 1, perchè questi possono prendere i provvedimenti necessari.