Liguria - Legge 27/13 - articolo 8: Inserimento del soggetto diabetico nel mondo del lavoro e della scuola

  Articolo 8 - Inserimento del soggetto diabetico nel mondo del lavoro e della scuola

(Regione Liguria - legge n° 27, 9 agosto 2013)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, attua iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. In particolare prevede:

a) l'attribuzione alla Commissione diabetologica regionale della funzione di garante per la tutela dei soggetti diabetici;

b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;

c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessitą terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici nei contratti aziendali o di categoria.

2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dą esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di farmaci indispensabili per il compenso metabolico, disponendo, per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.


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