Liguria - Legge 27/13 - articolo 7: Prevenzione e diagnosi precoce del diabete

  Articolo 7 - Prevenzione e diagnosi precoce del diabete

(Regione Liguria - legge n° 27, 9 agosto 2013)

1. Nell'ambito dell'attivitą di prevenzione e diagnosi precoce del diabete, le Aziende sanitarie:

a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione sani stili di vita, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attivitą fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione, dell'Agenzia Sanitaria Regionale e degli enti locali, dei Dipartimenti di prevenzione, dei Distretti e servizi di educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport e delle associazioni di pazienti diabetici;

b) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in etą evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attivitą fisica.


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