Liguria - Legge 27/13 - articolo 4: Rete Regionale Integrata Diabetologica

  Articolo 4 - Rete Regionale Integrata Diabetologica

(Regione Liguria - legge n° 27, 9 agosto 2013)

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, nonchè di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei pazienti diabetici, in osservanza delle recenti Linee guida riguardanti il diabete mellito, con provvedimento della Giunta regionale ed in collaborazione con l'Agenzia Sanitaria Regionale viene istituita la Commissione diabetologica regionale, strumento indispensabile per l'attività ed il buon funzionamento della RRID. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento della Commissione diabetologica ed ogni altro compito alla stessa affidato. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito.

2. La gestione integrata del paziente diabetico è garantita dalla RRID, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:

a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;

b) il secondo livello, istituito presso ogni Azienda sanitaria locale, rappresentato da unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l'età evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria;

c) il terzo livello, istituito presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST -Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un'unità complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene, altresì, la struttura denominata Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR), di cui all'art. 6, comma 2.


articolo precedente // articolo successivo