Toscana - Legge 22/13 - articolo 11: Disposizioni finali

  Articolo 11 - Disposizioni finali

(Regione Toscana - legge n° 22, 8 maggio 2013)

1. La presente legge è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


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