Trentino - Legge provinciale 7/13 - articolo 7: Disposizione finanziaria

  Articolo 7 - Disposizione finanziaria

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - legge provinciale n° 7, 22 aprile 2013)

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in c/capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


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