(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - legge provinciale n° 7, 22 aprile 2013)
1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualitą delle attivitą esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualitą.
3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'art. 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivitą del Trentino).