(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - legge provinciale n° 7, 22 aprile 2013)
1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.
2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'art. 5.
3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.