Trentino - Legge provinciale 7/13 - articolo 3: Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali

  Articolo 3 - Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - legge provinciale n° 7, 22 aprile 2013)

1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'art. 5.

3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.


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