Friuli - Legge 2/13 - articolo 8: Disposizioni finanziarie

  Articolo 8 - Disposizioni finanziarie

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)

1. Per le finalitą di cui all'art. 5 č autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unitą di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese per iniziative di informazione rivolte ai medici e ai farmacisti della regione dirette a favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi».

2. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 10.000 euro dall'unitą di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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