Friuli - Legge 2/13 - articolo 6: Acquisti multipli

  Articolo 6 - Acquisti multipli

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)

1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, la Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, l'ente del Servizio sanitario regionale che svolge il compito di capofila per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci di cui all'art. 2, nonchè per altri farmaci importati.

(vedi modifica apportata dall'articolo 6 della legge regionale 11/16 - ndr)


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