Friuli - Legge 2/13 - articolo 4: Trattamento ospedaliero e domiciliare

  Articolo 4 - Trattamento ospedaliero e domiciliare

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)

(modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11/16 - ndr)

1. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura.

3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.


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