(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)
1. La presente legge si applica alle aziende per i servizi
sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici regionali, nonchè alle strutture
private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio
sanitario regionale, che erogano prestazioni in regime ospedaliero.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, della
legge regionale 11/16 - ndr)
2. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 di tale decreto. Si osserva altresì quanto previsto dall'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE).
3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.
4. L'utilizzo di farmaci cannabinoidi da parte degli operatori e
delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito per
finalità terapeutiche, fatti salvi i principi dell'autonomia e
responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza
scientifica e, per quanto attiene alle cure palliative e alla terapia
del dolore, avviene nell'ambito e con le modalità della rete per le
cure palliative e la terapia del dolore di cui agli articoli 6 e 12
della legge regionale n. 10/2011.
(modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge
regionale 11/16 - ndr)