Friuli - Legge 2/13 - articolo 2: Definizioni

  Articolo 2 - Definizioni

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)

1. Ai fini della presente legge per «farmaci cannabinoidi» si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi di cui alla Sezione B della Tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
(modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11/16 - ndr)


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