(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)
1. Ai fini della presente legge per «farmaci cannabinoidi» si
intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi
cannabinoidi di cui alla
Sezione B della Tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza).
(modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 11/16 - ndr)