(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla
legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10
(Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci
cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle
strutture del Servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi
dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e
dell'evidenza scientifica.
(modificato dall'articolo 1 della legge
regionale 11/16 - ndr)