Friuli - Legge 2/13 - articolo 1: Oggetto e finalità

  Articolo 1 - Oggetto e finalità

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n. 2, 7 febbraio 2013)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.
(modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11/16 - ndr)


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