Friuli - Legge 25/12 - articolo 8:

  Articolo 8 - Norme finali

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. A decorrere dall'i gennaio 2014 decadono dall'incarico i direttori generali, i direttori amministrativi e sanitari, i coordinatori sociosanitari, i titolari degli ulteriori incarichi la cui durata č connessa all'incarico del direttore generale, nonchč cessano i collegi sindacali e gli ulteriori organi e organismi degli enti soppressi.

2. Ai direttori generali che decadono dall'incarico ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non venga conferito altro incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale, viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico.
(vedi ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 19 febbraio 2013 e sentenza della corte costituzionale 15-23 gennaio 2014 - ndr)

3. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2013 i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari numeri 1, 2, 3, 4 e 5 trasmettono alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la ricognizione del patrimonio, delle strutture aziendali e degli incarichi dirigenziali.

La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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