Friuli - Legge 25/12 - articolo 7: Costituzione dei nuovi enti

  Articolo 7 - Costituzione dei nuovi enti

(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)

1. La costituzione delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), la soppressione degli enti incorporati in esse, nonchè il trasferimento del Presidio ospedaliero denominato «Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta» di Udine, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall'i gennaio dell'anno successivo.

2. In attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992 costituiscono titoli per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari i decreti del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1.


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