(legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 17/2013 - ndr)
(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 25, 13 dicembre 2012)
1. La costituzione delle nuove Aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), la soppressione degli enti incorporati in esse, nonchè il trasferimento del Presidio ospedaliero denominato «Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta» di Udine, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, con effetto a decorrere dall'i gennaio dell'anno successivo.
2. In attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992 costituiscono titoli per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari i decreti del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1.