Abruzzo - Legge 56/12 - articolo 4: Accordi con le altre Regioni

  Articolo 4 - Accordi con le altre Regioni

(Regione Abruzzo - legge n° 56, 14 novembre 2012)

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.


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