Emilia - Legge 13/12 - articolo 7: Norme transitorie e finali. Abrogazioni

  Articolo 7 - Norme transitorie e finali. Abrogazioni

(Regione Emilia Romagna - legge n° 13, 7 novembre 2012)

1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti, adotta le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di copertura dei sinistri.

2. In via sperimentale la presente legge si applica alle richieste di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce, altresì, la data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 32 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente legge.

4. L'art. 32, della legge regionale n. 50 del 1994, è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione del sistema di cui alla presente legge a tutti gli enti del territorio regionale.


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