Emilia - Legge 13/12 - articolo 3: Funzioni della Regione

  Articolo 3 - Funzioni della Regione

(Regione Emilia Romagna - legge n° 13, 7 novembre 2012)

1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri.

2. In particolare la Regione, secondo le modalitą stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'art. 7:

a) svolge l'attivitą consultiva a favore degli enti, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, lettera b), attraverso l'istituzione del nucleo regionale di valutazione di cui all'art. 4;

b) cura la formazione del personale degli enti operante nel settore della gestione del rischio;

c) esercita le funzioni ispettive mediante il nucleo regionale di valutazione;

d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entitą, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettera c);

e) svolge l'attivitą di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.


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