(Regione Emilia Romagna - legge n° 13, 7 novembre 2012)
1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri.
2. In particolare la Regione, secondo le modalitą stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'art. 7:
a) svolge l'attivitą consultiva a favore degli enti, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, lettera b), attraverso l'istituzione del nucleo regionale di valutazione di cui all'art. 4;
b) cura la formazione del personale degli enti operante nel settore della gestione del rischio;
c) esercita le funzioni ispettive mediante il nucleo regionale di valutazione;
d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entitą, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettera c);
e) svolge l'attivitą di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.