Emilia - Legge 13/12 - articolo 2: Ambito di applicazione e interventi regionali

  Articolo 2 - Ambito di applicazione e interventi regionali

(Regione Emilia Romagna - legge n° 13, 7 novembre 2012)

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti per danni inerenti l'attivitą sanitaria ad essi ascrivibili.

2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalitą di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:

a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilitą, per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;

b) la Regione e gli enti, con le modalitą di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'art. 6;

c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.


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