Emilia - Legge 13/12 - articolo 1: Oggetto e finalitą

  Articolo 1 - Oggetto e finalitą

(Regione Emilia Romagna - legge n° 13, 7 novembre 2012)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attivitą sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.

2. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione diretta dei sinistri e le modalitą di corresponsione dei risarcimenti conseguenti a responsabilitą civile per attivitą sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito denominati «enti», per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonchč per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi prevenibili.


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