(Regione Emilia Romagna - legge n° 12, 7 novembre 2012)
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.