Emilia Romagna - Legge 12/12 - articolo 2: Partecipazione agli organismi associativi

  Articolo 2 - Partecipazione agli organismi associativi

(Regione Emilia Romagna - legge n° 12, 7 novembre 2012)

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.


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