Toscana - Legge 57/12 - articolo 9: Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009

  Articolo 9 - Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009

(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente: «2. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può esserne rinnovato».


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