(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente: «2. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può esserne rinnovato».