(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Al comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «L'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni e può essere rinnovato;» sono sostituite dal le seguenti: «L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato;».