Toscana - Legge 57/12 - articolo 8: Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009

  Articolo 8 - Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009

(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)

1. Al comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «L'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni e può essere rinnovato;» sono sostituite dal le seguenti: «L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato;».


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