(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Alla fine del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 sono aggiunte le parole: «, ad esclusione di quelli relativi ai servizi trasfusionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 261/2007».
2. Dopo il comma 5 dell'art. 15
della legge regionale n. 51/2009
è aggiunto il seguente: «5-bis. La Regione, con periodicità
biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di
tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del
dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi dei
dipartimenti di prevenzione individuati con il criterio di cui al
comma 5. I dipartimenti di prevenzione nello svolgimento delle
verifiche si avvalgono di un valutatore per il sistema trasfusionale
inserito nell'elenco nazionale istituito con
decreto ministeriale
salute 26 maggio 2011».
(modificato dall'articolo 36, comma 2, della legge
regionale 26/14 - ndr)