Toscana - Legge 57/12 - articolo 5: Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009

  Articolo 5 - Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009

(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 sono aggiunte le parole: «, ad esclusione di quelli relativi ai servizi trasfusionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 261/2007».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente: «5-bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione individuati con il criterio di cui al comma 5. I dipartimenti di prevenzione nello svolgimento delle verifiche si avvalgono di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale istituito con decreto ministeriale salute 26 maggio 2011».
(modificato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 26/14 - ndr)


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