(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 dopo la parola: «autorizzate» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'art. 6-bis,».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comune dispone, con periodicità biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi».