(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti competenti verificano il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2010 delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti autorizzate e dei servizi trasfusionali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo art. 6-bis e art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 51/2009, come inseriti dalla presente legge.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.