(Regione Toscana - legge n° 57, 17 ottobre 2012)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 48 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti».