Liguria - Legge 26/12 - articolo 9: Norme finali e transitorie

  Articolo 9 - Norme finali e transitorie

(modificato dall'articolo 7 della legge regionale 28/13 - ndr)

(Regione Liguria - legge regionale n° 26, 3 agosto 2012)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge e il rapporto costi/benefici sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo socio assistenziale. Nella relazione sono indicati, inoltre, i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, le convenzioni stipulate e la loro attuazione, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione unitamente alle soluzioni proposte o avviate per superarle.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare tutte le altre convenzioni e protocolli di intesa necessari all'attuazione effettiva della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) avvia l'informazione sanitaria di cui all'articolo 5;

b) adotta la deliberazione sulla centralizzazione degli acquisti di cui all'articolo 7;

c) stipula la convenzione di cui all'articolo 8;

d) stipula le convenzioni e i protocolli di intesa di cui al comma 2.


articolo precedente // articolo successivo