(Regione Liguria - legge regionale n° 26, 3 agosto 2012)
1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, una nuova ricetta redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.
2. Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, su indicazione dello specialista, alla farmacia della ASL del territorio di residenza del paziente.
3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.
4. Il medico e il paziente o, in caso di impossibilità, un familiare o altro soggetto che legalmente lo assiste sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per l'effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto del farmaco cannabinoide e, nel caso di trasporto da parte di un familiare o altro soggetto che lo assiste, deve riportare il nome del paziente.