(modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28/13 - ndr)
(Regione Liguria - legge regionale n° 26, 3 agosto 2012)
1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialitą
medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere
prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline:
anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.
(vedi
ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 10.10.12; dichiarata
l'illegittimitą costituzionale con
sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)
2. I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario
Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa
indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al
comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del
piano terapeutico e la sua ripetibilitą.
(vedi
ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 10.10.12; dichiarata
l'illegittimitą costituzionale con
sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)
3. Hanno possibilitą di prescrizione anche i medici specialisti
operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati.
(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con
sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)