Liguria - Legge 26/12 - articolo 2: Titolaritą e modalitą di prescrizione

  Articolo 2 - Titolaritą e modalitą di prescrizione

(modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28/13 - ndr)

(Regione Liguria - legge regionale n° 26, 3 agosto 2012)

1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialitą medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.
(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 10.10.12; dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)

2. I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilitą.
(vedi ricorso per questione di legittimitą costituzionale del 10.10.12; dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)

3. Hanno possibilitą di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati.
(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza del 17-20 giugno 2013 - ndr)


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